Fino a oggi, chi aveva un assegno d’invalidità determinato con il solo sistema contributivo era escluso dal diritto all’integrazione al minimo, una disparità che creava forti differenze di trattamento tra lavoratori con analoghi bisogni ma con un differente metodo di calcolo.

Con questa sentenza, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 16, della legge 335/1995, nella parte in cui negava tale diritto. La motivazione è chiara: discriminazione ingiustificata e violazione del principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 della Costituzione.

Cosa cambia concretamente?

  • Ricalcolo dell’assegno d’invalidità: chi percepisce l’assegno con calcolo esclusivamente contributivo potrà ottenere l’integrazione al minimo, a condizione di avere i requisiti economici richiesti.
  • Decorrenza “pro futuro”: la modifica avrà effetto solo per il futuro. Non verranno riconosciuti arretrati per i periodi precedenti la pubblicazione della sentenza in Gazzetta Ufficiale.
  • Requisiti invariati: restano validi i criteri per accedere all’assegno d’invalidità, tra cui la riduzione della capacità lavorativa di almeno un terzo e almeno 5 anni di contributi, di cui almeno 3 nel quinquennio precedente la domanda.

Chi sono i beneficiari di questa novità?

Tutti coloro che:

  • percepiscono un assegno ordinario d’invalidità calcolato esclusivamente con il sistema contributivo;
  • possiedono i requisiti reddituali previsti per l’integrazione al trattamento minimo INPS;
  • hanno già in corso la prestazione oppure presenteranno una nuova domanda a partire dalla pubblicazione della sentenza.

In pratica, l’INPS dovrà ricalcolare l’importo dell’assegno, integrandolo fino alla soglia minima prevista annualmente dalla normativa, anche per i trattamenti contributivi, cosa che fino a oggi era possibile solo per quelli retributivi o misti.

Qual è la finalità di questa integrazione?

Garantire una tutela economica minima a chi ha perso almeno un terzo della capacità lavorativa, indipendentemente dalla modalità di calcolo del proprio trattamento. È un principio di equità sociale, che valorizza il bisogno e la condizione della persona, non solo la sua storia contributiva.

La posizione di Confasi Sicilia

Come sindacato da sempre attento ai diritti dei lavoratori e dei pensionati, Confasi Sicilia accoglie con favore questa sentenza. I nostri responsabili e le nostre sedi territoriali sono già pronte a fornire assistenza qualificata a chi desidera verificare la propria posizione e presentare domanda per il ricalcolo dell’assegno.

Questa decisione rappresenta un passo avanti verso una maggiore giustizia sociale e parità di trattamento per tutti coloro che si trovano in condizioni di fragilità a causa di malattia o invalidità, a prescindere dalla data di inizio del lavoro o dal sistema pensionistico applicato.

Normativa di riferimento: Corte Costituzionale, sentenza n. 52 del 21 marzo 2025 (pubblicata in G.U. nei giorni successivi) – Dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 1, comma 16, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nella parte in cui esclude l’integrazione al minimo per gli assegni d’invalidità calcolati interamente con il sistema contributivo.

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